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Viaggi in moto 2021: dove si può andare in vacanza

29/05/2021
Lisa Cavalli
Pubblicato in: ,

Stiamo avvicinandoci all’estate e molti stanno già pensando alle meritate vacanze in moto. Ma a causa del Covid-19 le regole saranno più restrittive. Come possiamo spostarci in Europa nei paesi vicini al nostro? E se volessimo viaggiare solo in Italia, quali sono le restrizioni?

Aggiornamento 14 giugno 2021

Innanzitutto in caso di dubbi meglio sempre fare riferimento al  sito del ministero degli Esteri o al portale ViaggiareSicuri.
Al momento è possibile spostarsi nel territorio nazionale tra tutte le regioni. Toscana, Marche, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia (oltre alla provincia autonoma di Bolzano) con ogni probabilità raggiungeranno la zona bianca il 21 giugno. L’ultima a essere promossa sarà la Valle d’Aosta, che dovrà aspettare il 28 giugno. Quel giorno tutta l’Italia sarà ufficialmente bianca. 

Viaggiare in Europa: regole valide fino al 30 luglio 2021

Secondo la normativa italiana gli spostamenti da e per i paesi europei sono consentiti senza alcuna limitazione. Si deve comunque considerare che all’arrivo si devono rispettare le regole imposte dai singoli stati ai turisti. In attesa di capire come funzionerà il Green pass, ecco cosa prevedono alcuni Paesi.

15.5.2021
COVID-19. NORMATIVA ITALIANA: Dal 16 maggio al 30 luglio 2021, gli spostamenti da/per l’estero sono disciplinati  da: DPCM 2 marzo 2021Ordinanza 29 aprile 2021 (in vigore fino al 30 maggio) e Ordinanza 14 maggio 2021.
La normativa italiana individua cinque elenchi di Paesi a cui si applicano misure differenti, più alcuni Paesi sottoposti a misure speciali. Le disposizioni riportate di seguito hanno carattere riassuntivo.  Per tutti i dettagli, si raccomanda vivamente l’attenta lettura dell’Approfondimento:
  • A – San Marino, Città del Vaticano
  • B –  Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.
  • C –Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche sull’isola di Cipro), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.
  • D- Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Stati Uniti, Tailandia.
  • E – Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.  
    ATTENZIONE: sono previste disposizioni specifiche per Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka. Per i dettagli, si raccomanda di leggere con attenzione l’Approfondimento.

AUSTRIA

Fino al 30 giugno 2021, l’ingresso in Austria è sottoposto alle seguenti regole. In provenienza dall’Italia e da altri Paesi (si veda sito Viaggiare Sicuri per maggiori dettagli), l’ingresso nel Paese è consentito:

  • (a) certificato o test, in lingua inglese o tedesca, attestante la negatività al Covid 19. Il test (presentato direttamente o tramite certificato) deve essere stato effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel Paese, in caso di test molecolare, nelle 48 ore precedenti l’ingresso nel Paese, in caso di test antigenico. Se sprovvisti di tale test/ certificazione al momento dell’ingresso in Austria, il test molecolare o antigenico deve essere effettuato nelle 24 ore successive. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione Mobilità di questa scheda;
  • (b) oppure, certificato, sempre in lingua inglese o tedesca, attestante la guarigione da un’infezione Covid 19 contratta negli ultimi 6 mesi;
  • (c) oppure, certificato, sempre in lingua inglese o tedesca, attestante l’avvenuta vaccinazione al Covid 19. A tal fine, vengono considerati validi i vaccini autorizzati dall’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) oppure elencati nell’Emergeny Use List dell’OMS). Il vaccino deve essere stato inoculato in un intervallo di tempo che va dai 21 giorni ai 9 mesi precedenti l’ingresso nel Paese (non è valido ai fini dell’ingresso in Austria un vaccino inoculato meno di 21 giorni o più di 9 mesi prima). È sufficiente la prima dose. Il calcolo dei 9 mesi decorre dalla somministrazione della prima dose, se il vaccino prevede più somministrazioni. 

    Condizione ulteriore – necessaria in ogni caso, in aggiunta ad una delle condizioni sopra riportate – per l’esonero dalla quarantena, è l’essere stati esclusivamente in Austria o in uno degli Stati sopra elencati nei 10 giorni precedenti l’ingresso nel Paese. Permane dunque (se non in possesso di certificazione attestante la vaccinazione o la guarigione dal Covid 19 nei termini sopra indicati) l’obbligo di essere in possesso di un test Covid negativo (effettuato nelle 72 ore precedenti se molecolare, nelle 48 ore precedenti se antigenico) al momento dell’ingresso in Austria, o di effettuarlo nelle 24 ore successive.
    Dal 9 giugno 2021, in provenienza dai Paesi sopra indicati, chi è in possesso di un test Covid negativo o di certificazione di vaccinazione o di guarigione dal Covid (nei termini ed alle condizioni sopra indicati per ciascuna delle tre ipotesi) e, inoltre, è stato esclusivamente in Austria o in uno dei Paesi sopra elencati nei 10 giorni precedenti l’ingresso in Austria non è più tenuto alla pre-registrazione on line. Chi non è in possesso di uno dei tre attestati di cui sopra (e dunque dovrà fare il test entro le 24 ore) è/o è stato in altri Paesi (diversi da quelli sopra elencati e dall’Austria) nei 10 giorni precedenti è invece ancora tenuto alla pre-registrazione on line, al sito https://entry.ptc.gv.at/, da effettuare nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel Paese. La conferma della registrazione viene generata automaticamente dal sistema e deve essere presentata, in formato cartaceo o digitale, su richiesta delle autorità in caso di controlli. In sintesi, le stesse condizioni che esonerano dalla quarantena esonerano adesso anche dalla pre-registrazione on line, ma devono essere possedute al momento dell’ingresso nel Paese.
    La quarantena ha durata di 10 giorni, ma può essere interrotta a seguito di ulteriore test Covid, molecolare o antigenico, con esito negativo, effettuato almeno 5 giorni dopo l’ingresso nel Paese.

CROAZIA

Le persone provenienti direttamente da tutti gli altri Paesi dell’area Schengen e Paesi associati all’area Schengen, possono entrare in Croazia a una delle seguenti condizioni.

  • Presentando l’esito negativo al tampone per SARS CoV-2 effettuato nelle ultime quarantotto ore tramite il metodo PCR oppure tramite il metodo antigenico rapido. Il certificato relativo al tampone antigenico deve contenere il nominativo del produttore del test e/o il nome commerciale del test. In caso contrario, il certificato non verrà accettato come valido.
  • Presentando il certificato di vaccinazione se sono trascorsi 14 giorni dalla somministrazione della seconda dose, oppure dalla prima dose per i vaccini che vengono somministrati in un’unica dose. Le persone che hanno superato la malattia da Covid-19 e sono in possesso del relativo certificato medico sono esentate dall’obbligo di presentare l’esito negativo al tampone molecolare o antigenico se sono state vaccinate con almeno una dose del vaccino. Questa esenzione si estende fino a cinque mesi dalla data della somministrazione del vaccino.
  • Effettuando il tampone all’arrivo in Croazia e sottoponendosi all’autoisolamento prima di ricevere l’esito negativo. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il tampone, è prevista la misura di autoisolamento di 10 giorni.

FRANCIA

In Francia su tutto il territorio nazionale resta in vigore un coprifuoco che, dal 9 giugno 2021, ha questo orario: dalle 23.00 alle 6.00 (vedere sezione sanitaria della scheda).
A partire dal 30 giugno 2021 non sarà più in vigore il coprifuoco.
Le misure nazionali enunciate potranno subire modifiche a livello locale, qualora il virus dovesse tornare a circolare in maniera particolarmente attiva.

INGRESSI IN FRANCIA DALL’ESTERO

Tutti i viaggiatori provenienti da Paesi “Verdi” (Spazio Europeo, Australia, Corea del Sud, Israele, Giappone, Libano, Nuova Zelanda e Singapore) potranno entrare in Francia senza alcun tampone ma soltanto se già vaccinati (2 settimane dopo la seconda dose dei vaccini Pfizer, Moderna e Astrazeneca; oppure 4 settimane dopo la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson). In caso di assenza totale o parziale di vaccinazione, si potrà entrare in Francia sia con un test PCR che con un test antigenico effettuato 72 ore prima della partenza.

Arrivi da Sudafrica, Argentina, Bahreïn, Bangladesh, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Suriname, Turchia e Uruguay: ingresso solo per motivi imperativi; obbligo di esibizione di un test molecolare o antigenico da effettuare nelle 48 ORE PRECEDENTI LA PARTENZA PER LA FRANCIA. All’arrivo in Francia da questi paesi, i viaggiatori dovranno sottoporsi a test antigenico all’aeroporto e quarantena obbligatoria di 10 giorni. La quarantena è di 7 giorni per chi dimostra di avere concluso il ciclo vaccinale con un vaccino riconosciuto dall’EMA.

Arrivo da tutti gli altri Paesi: obbligo di esibizione di un TEST MOLECOLARE DI TIPO PCR REAL TIME (PCR-RT) DA EFFETTUARE NELLE 72 ORE PRECEDENTI LA PARTENZA PER LA FRANCIA. Possono altresì produrre il risultato di un test antigenico da effettuare 48 ore prima della partenza. All’arrivo in Francia da questi paesi, i viaggiatori dovranno sottoporsi a quarantena volontaria di 7 giorni. Tutti i viaggiatori potrebbero essere sottoposti ad un nuovo test antigenico all’arrivo.
Tutti coloro che entrano in Francia con qualsiasi mezzo devono compilare un’autocertificazione. Per ulteriori informazioni, e per  il modello di autocertificazione, si rimanda al sito web dell’Ambasciata d’Italia a Parigi.
 
Si informa anche che le regole suesposte si applicano anche per chi entra in automobile.
Per maggiori dettagli consultare siti web del Governo francese https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus e dell’Ambasciata d’Italia a Parigi.
In caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie, si raccomanda di contattare il centro SAMU (Tel. 15 numero gratuito) e di non recarsi direttamente dal medico o al pronto soccorso.
Le principali compagnie aeree offrono collegamenti aerei Italia/Francia

GERMANIA

Aggiornamento 06/06/21 : Dal 6 giugno l’Italia non è più considerata “area a rischio”: oltre all’obbligo di cui sopra, che riguarda unicamente le persone che fanno ingresso in aereo, chi entra in Germania e nei 10 giorni precedenti è stato soltanto in Italia non è sottoposto ad alcun altro obbligo (né di registrazione, né di quarantena). Chi è stato soltanto in Italia e fa ingresso in Germania via terra non è nemmeno tenuto a presentare un test negativo.
Per tutte le informazioni sugli obblighi sanitari che si applicano a chi si sia recato in altri Paesi considerati a rischio (un elenco è disponibile qui), si rimanda al sito dell’Ambasciata d’Italia a Berlino.
Attenzione: l’ingresso in Germania è normalmente vietato per chi sia stato nelle “aree a rischio varianti” (tranne poche eccezioni) e dal 23 maggio anche il Regno Unito è considerato tale.

SLOVENIA

Aggiornamento 30/05/21: Dal 16 maggio al 30 luglio 2021, gli spostamenti da/per l’estero sono disciplinati  da: DPCM 2 marzo 2021 e Ordinanza 14 maggio 2021. Inoltre, fino al 21 giugno 2021, sono prorogate le misure dell’Ordinanza 29 aprile 2021 e dell’Ordinanza 6 maggio 2021 (relative a Bangladesh, India e Sri Lanka).
La normativa italiana individua cinque elenchi di Paesi a cui si applicano misure differenti, più alcuni Paesi sottoposti a misure speciali. Le disposizioni riportate di seguito hanno carattere riassuntivo.  Per tutti i dettagli, si raccomanda vivamente l’attenta lettura dell’Approfondimento disponibile su questo sito web.

A – San Marino, Città del Vaticano
B –  Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.
C –Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche sull’isola di Cipro), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.
D– Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Stati Uniti, Tailandia.
E – Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.  
ATTENZIONE: sono previste disposizioni specifiche per Brasile, India, Bangladesh e Sri LankaPer i dettagli, si raccomanda di leggere con attenzione l’Approfondimento disponibile su questo sito web.

SPAGNA

Con provvedimento del 4 giugno 2021, il Ministero della Salute spagnola ha stabilito che, a partire dal 7 giugno 2021, i passeggeri provenienti dalle aree a rischio debbano presentare uno dei seguenti documenti:

-certificato di vaccinazione completa contro il COVID-19 (il documento deve includere almeno i seguenti dati: nome e cognome dell’interessato, date di somministrazione, tipo di vaccino, numero di dosi, Paese che ha somministrato il vaccino, organismo che ha emesso il certificato). Saranno considerati validi i certificati di vaccinazione rilasciati dalle competenti Autorità del Paese di origine a partire dal 14º giorno successivo alla data di somministrazione dell’ultima dose del vaccino (o della prima, qualora sia prevista la dose unica). I vaccini ammessi sono quelli autorizzati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) o riconosciuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); oppure
-certificato che attesti di essersi sottoposti a un test negatività al COVID-19 realizzato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale. I test ammessi sono quelli di natura molecolare e antigenici (test rapidi) riconosciuti dall’Unione europea. Il documento deve includere almeno i seguenti dati: nome e cognome dell’interessato, data di estrazione del campione, tipo di test realizzato, Paese che ha emesso il certificato; oppure
-certificato di guarigione dal COVID-19, emessi almeno 11 giorni dopo il primo test positivo e con validità di 180 giorni dalla data di estrazione del campione. Il documento deve includere almeno i seguenti dati: nome e cognome dell’interessato, data del test diagnostico positivo e di quello negativo, tipo di test realizzato, Paese che ha emesso il certificato.
L’obbligo riguarda i passeggeri provenienti da tutti i Paesi europei, tranne per quelli in arrivo da alcune specifiche regioni, e la maggior parte dei Paesi extraeuropei. Per l’Italia, l’obbligo riguarda i passeggeri provenienti da qualunque Regione.

 

Le informazioni contenute in questo articolo sono pubblicate dopo attente verifiche delle fonti e per quanto possibile aggiornate. Non è possibile comunque garantire l’assenza di errori, imprecisioni e la correttezza delle informazioni divulgate.
Per tutte le informazioni aggiornate fare riferimento al sito Viaggiare Sicuri

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